STATUTO
Art.
1 - E’
costituita in RAGUSA con sede in CORSO VITTORIO VENETO 115 un’Associazione
denominata FITZCARRALDO CINECLUB aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA
CINEFORUM (FIC).
Art.
2 - La durata
dell’Associazione è illimitata.
Art.
3 - Scopo dell’Associazione
è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni,
incontri, spettacoli teatrali e musicali e attività similari. L’Associazione
non ha fini di lucro. L’Associazione si impegna a riservare le
proiezioni ai Soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE. L’Associazione
si riserva di organizzare o partecipare, in collaborazione con altri
enti, a manifestazioni ed iniziative non rientranti nella sua normale
attività, purché non siano in contrasto con lo scopo sociale.
Art.
4 - Sono Soci
tutti coloro che sottoscrivono la quota di adesione ad ogni anno
Sociale, il che comporta l’accettazione delle norme del presente
Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di
osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo
Statuto. Non possono essere soci i minori di anni 16 a meno che non
esistano sezioni speciali a loro dedicate e comunque limitatamente ad
esse. I Soci di età inferiore ai 18 anni non sono ammessi alle
proiezioni di film aventi divieto di accesso ai minori, o di film che
non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione.
Art.
5 - Tutti i Soci
hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di
voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali.
Art.
6 - La qualifica
di Socio si perde per: recesso del Socio; espulsione, deliberata dal
Consiglio Direttivo, in seguito a contravvenzione delle norme
statutarie o a comprovati motivi riconosciuti tali dal Consiglio
Direttivo, con diritto di appello al Collegio dei Probiviri;
decadenza, quando il Socio non paga la quota annuale entro due mesi
dall’ultimo invito ad effettuare il pagamento. Nei casi di recesso e
di espulsione, il Socio non ha diritto alla restituzione delle quote
versate.
Art.
7 - Il
patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dai
contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di Enti e di
Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, nonché da ogni bene, mobile
o immobile, a qualunque titolo pervenuto all’Associazione o da
questa acquisito. I Soci,
finché dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del
fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile. E’ fatto
divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione.
Art.
8 - Gli Organi
dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio
Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Probiviri. Le cariche
sociali hanno la durata di tre anni ed i membri che le ricoprono sono
rieleggibili.
Art.
9 - L’Assemblea,
alla quale partecipano tutti i Soci, viene convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta l’anno, o qualora ne faccia richiesta
scritta almeno un quinto dei Soci. I Soci sono convocati con avviso
affisso nella sede Sociale, o inviato per posta ordinaria o posta
elettronica, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data fissata
per l’Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare mediante delega
scritta ad altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di non più
di due deleghe.
Art.
10 - All’Assemblea
compete:l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Probiviri; l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato
dalla relazione sull’attività svolta, presentato dal Consiglio
Direttivo e revisionato dal Collegio dei Probiviri; l’approvazione
del bilancio preventivo e del programma di attività per l’anno
sociale successivo; la deliberazione sulle eventuali modifiche dello
Statuto dell'Associazione; l’esame di eventuali proposte od
argomenti inclusi nell’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o
dai Soci che ne facciano richiesta almeno 5 giorni prima della data
dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea, comprese quelle
relative alla variazione della sede dell’Associazione, sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, esclusa la
variazione della sede, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Art.
11 - Il
Consiglio Direttivo si compone di almeno 5 membri eletti ogni tre anni
dall’Assemblea e scelti fra i Soci dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo potrà cooptare fino ad un massimo di 4 Soci, se sarà utile
ai fini di un migliore funzionamento dell’Associazione. Al Consiglio
Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo conserva i
documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
redige annualmente il bilancio consuntivo, con la relazione sull’attività
svolta, ed il bilancio preventivo con il programma di attività; fissa
annualmente la quota Sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
delibera l’ammissione, la decadenza e l’espulsione
del Socio. Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario ed un
Tesoriere. Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma Sociale.
Egli può delegare tali funzioni ad un altro membro del Consiglio
Direttivo.
Art.
12 - Il Collegio
dei Probiviri si compone di tre membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea
e scelti fra i Soci dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un
Presidente. Il Collegio esercita il controllo di legittimità circa l’osservanza
del presente Statuto, revisiona il bilancio consuntivo formulato dal
Consiglio Direttivo, giudica con decisione inappellabile le
controversie sorte nel seno dell’Associazione.
Art.
13 - L’anno
Sociale inizia il primo settembre di ogni anno e si chiude il trentuno
agosto dell’anno successivo.
Art.
14 - In caso di
scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di
un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di
liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazione, Ente pubblico o
privato, avente le medesime finalità.
Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme del Codice Civile.
